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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania

Negoziazione assistita

INFORMAZIONI

L'entrata in vigore del D.L. 132/14, convertito con legge 162/14, all'art. 6 prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970), nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.
La procedura è applicabile, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto, sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Nel primo caso, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica il nullaosta agli avvocati.
Nel secondo caso, invece, il Pubblico Ministero, a cui va trasmesso l'accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all'interesse dei figli. Qualora, al contrario, il Procuratore ritenga che l'accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette al Presidente del Tribunale, il quale dispone la comparizione delle parti.

DOVE

Segreteria Civile

Via Francesco Riso, 5 - Piano: 5°

Telefono: 095 751 68 08 - 095 751 68 18

Email: civile.procura.catania@giustizia.it

PEC: negoziazioneassistita.procura.catania@giustiziacert.it

 

RESPONSABILE

Dott. Angelo Patanè (Direttore Amministrativo)

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