Nel procedimento penale il Pubblico Ministero svolge la funzione di parte pubblica, rappresentando l'interesse generale dello Stato e, ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
La legalizzazione consiste nell'attestazione sia della qualità del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma sul documento (atti, copie ed estratti) sia dell'autenticità della firma stessa. La Procura della Repubblica provvede, per delega del Ministero della Giustizia, alla legalizzazione delle firme per l'estero ai senzi sell'art. 33 DPR 445/2000. Per i documenti che devono valere in Stati che hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 - concernente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri - in luogo della legalizzazione si provvede ad annotare a margine degli stessi la cosiddetta apostille. Apponendo tale annotazione si attesta la provenienza del documento da parte del Pubblico Ufficiale che lo ha rilasciata, la sua qualifica e la sottoscrizione. Per i Paesi che non hanno aderito alla convenzione dell'Aia, successivamente alla legalizzazione dell'atto da parte delle competenti autorità italiane occorre il visto anche del Consolato dello Stato straniero in Italia.
E' il certificato che attesta che un procedimento penale contro ignoti, iscritto in relazione ad un reato avvenuto nel territorio di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, è stato archiviato dal Giudice per le Indagini Preliminari poiché il responsabile del reato è rimasto non identificato. Tale certificato è richiesto solo ai fini assicurativi per ottenere il risarcimento. Si specifica che il Certificato di Chiusa Inchiesta non è necessario per i furti di autoveicoli (Art. 34 ter della Legge 24/03/2012 n. 27 ha introdotto l'art. 150 bis Decreto Legislativo 07/09/2005 n. 209).
NON posso inviare gli esposti, le denunce, le istanze, le memorie, le notifiche e tutto ciò che si riferisce ad atti processuali (indagini preliminari e dibattimentali) provenienti da avvocati e da altri soggetti privati attraverso messaggi di posta elettronica, ordinaria o certificata presso gli specifici uffici atti a riceverli (ufficio denunce e ufficio deposito atti), ma devono essere depositati nelle forme di legge e, pertanto, non produrranno alcun effetto giuridico, non rispondendo ai requisiti fissati dagli artt. 333 e 336 - 340 c.p.p.
La persona offesa dal reato, detta anche “parte offesa” o “vittima”, è la persona che è titolare del diritto che è violato dall’autore del reato, ad essa è attribuito il diritto di presentare, nei casi previsti dalla legge, la “querela”, atto con il quale chiede espressamente che l’autore del reato sia perseguito penalmente.
La Dichiarazione Sostitutiva è un istituto disciplinato dal Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 445/2000.
Ogni cittadino, per ottenere un certo atto o provvedimento, in sostituzione di documenti che certificano determinati dati o requisiti può presentare alla Pubblica Amministrazione una dichiarazione sostitutiva. La richiesta da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi di atti e di certificati riguardanti "stati, qualità personali e fatti" attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse siano tenute a certificare è definita "illegittima" dall' art. 43 del D.P.R. 445/2000.
Deve essere firmata dall'interessato e serve a comprovare i seguenti stati, qualità personali e fatti:
1. data e luogo di nascita;
2. residenza;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
5. stato di famiglia;
6. esistenza in vita;
7. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
8. iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
9. appartenenza ad ordini professionali;
10. titoli di studio, esami sostenuti;
11. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
12. reddito e situazione o economica anche ai fini delle concessioni dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
13. assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto;
14. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
15. stato di disoccupazione;
16. qualità di pensionato e categoria di pensione;
17. qualità di studente;
18. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
19. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
20. situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestanti nel foglio matricolare dello stato di servizio;
21. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
22. di non essere a conoscenza di essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
23. qualità di vivenza a carico;
24. tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
25. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
La Dichiarazione Sostitutiva è un istituto disciplinato dal Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 445/2000.
Ogni cittadino, per ottenere un certo atto o provvedimento, in sostituzione di documenti che certificano determinati dati o requisiti può presentare alla Pubblica Amministrazione una dichiarazione sostitutiva. La richiesta da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi di atti e di certificati riguardanti "stati, qualità personali e fatti" attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse siano tenute a certificare è definita "illegittima" dall' art. 43 del D.P.R. 445/2000.
Serve a comprovare tutti gli stati, le qualità personali, i fatti non espressamente indicati nell'art. 46.
Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Lo smarrimento dei documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato è comprovato da chi ne chiede il duplicato, mediante dichiarazione sostitutiva, salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per avviare il procedimento amministrativo di rilascio del.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Non si può utilizzare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.
Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal T.U. 245/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76). L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
Se i reati di cui sopra sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o un'arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.
Le dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, ai sensi dell'art. 75 qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.